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Glossario

CATEGORIE DI RISCHIO

 

CREDITI PER CASSA



 

Rischi autoliquidanti: si tratta di quelle operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, ovverosia di quei finanziamenti che il soggetto ha ricevuto per ottenere l’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti da lui vantati verso soggetti terzi e che, quindi, vengono ceduti all’intermediario prima della loro scadenza. Include operazioni di anticipo su fatture, anticipo sbf, anticipo per operazioni di factoring, anticipo all’esportazione, finanziamento a fronte di cessioni di credito ex. art. 1260 c.c., altri anticipi su crediti commerciali, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, finanziamenti contro cessione di stipendio, acquisto di crediti a titolo definitivo, prefinanziamenti di mutuo.



Rischi a scadenza: finanziamenti rimborsati dal soggetto aventi una scadenza prefissata contrattualmente. Include operazioni di leasing, mutui, sconto di portafoglio finanziario diretto, anticipi su crediti futuri connessi a operazioni di factoring, altre sovvenzioni attive, aperture di credito a scadenza, prestiti personali, pronti contro termine e riporti attivi, anticipazioni attive.



Rischi a revoca: finanziamenti utilizzabili dal soggetto nei limiti fissati contrattualmente per i quali l’intermediario si riserva la facoltà di recedere indipendentemente dall’esistenza di una giusta causa. Include aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa con o senza una scadenza prefissata, crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria dei rischi autoliquidanti.



Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti: crediti concessi a organi di procedura concorsuale e assistiti da una specifica causa di prelazione. Tali crediti si differenziano da quelli concessi al soggetto prima dell’instaurarsi della procedura, i quali devono invece essere iscritti tra le sofferenze. Per altri finanziamenti particolari devono intendersi gli affidamenti concessi a soggetti in stato di insolvenza e per i quali sia stata consentita la segnalazione del credito tra quelli in bonis, ad esempio, finanziamenti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario, qualora questi crediti siano inerenti a una gestione distinta da quella commissariata.



Sofferenze: finanziamenti in essere nei confronti di soggetti che versano in una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica che rende gli stessi incapaci di adempiere alle proprie obbligazioni. La classificazione a sofferenza dipende esclusivamente da una valutazione dell’intermediario sulla complessiva situazione finanziaria del soggetto e non può derivare automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento dei debiti. Devono essere inclusi in tale categoria anche i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.



 

CREDITI DI FIRMA



E’ un’operazione di prestito con cui la banca si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dal soggetto nei confronti di terzi. In particolare, se l’intermediario acconsente a che il terzo emetta tratte su se stessa, impegnandosi ad accettarle, concede un credito di accettazione; se invece l’intermediario garantisce l’obbligazione del terzo, concede un credito di avallo (nel caso in cui la garanzia sia concessa firmando per avallo una cambiale) oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è concessa in altra forma. La segnalazione dei crediti in oggetto deve essere fatta a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia.


Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria: ad esempio, fideiussioni rilasciate a garanzia della concessione di un finanziamento accordato da altro intermediario.
Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale: ad esempio, fideiussioni rilasciate a garanzia di obblighi relativi alla partecipazione ad un appalto pubblico di lavori.



GARANZIE RICEVUTE



Garanzie reali e personali che l’intermediario riceve dal soggetto segnalato (garante) in favore di un soggetto terzo (garantito) al quale l’intermediario stesso ha concesso un finanziamento. Confluiscono in questa categoria i contratti autonomi di garanzia, gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate, garanzie degli accollati, patti di riacquisto con contenuto fideiussorio stipulati in ambito di operazioni di locazione finanziaria, garanzie ricevute dai Fondi di garanzia, controgaranzie a prima richiesta. In caso di inadempimento del soggetto garantito e di improduttiva escussione della garanzia che assiste il finanziamento, va indicato nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo”, fintanto che esiste il rapporto garantito.



DERIVATI FINANZIARI



Contratti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati over the counter, cosiddetti OTC per i quali non è previsto l’intervento di una controparte terza a garanzia del buon esito dell’operazione (ad esempio swap, fras, opzioni). Per tale categoria deve essere indicato il fair value positivo dell’operazione, ossia il credito vantato dall’intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione. Secondo la definizione mutuata dai principi contabili internazionali (IAS 32 paragrafo 11 e IAS 39 paragrafo 9), per fair value si deve intendere il corrispettivo a cui potrebbe essere scambiata un’attività o estinta una passività tra parti consapevoli e indipendenti.



SEZIONE INFORMATIVA



Operazioni effettuate per conto di terzi: finanziamenti erogati dall’intermediario a valere sui fondi pubblici la cui gestione, che ha natura di mero servizio, è caratterizzata dal fatto che l’organo deliberante è esterno all’intermediario stesso che svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell’ente interessato. Qualora l’intermediario assumesse, all’interno delle suddette operazioni, una posizione di rischio, totale o parziale, quest’ultima dovrebbe essere segnalata tra i crediti di firma nella categoria di censimento “garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria”.



Crediti per cassa: operazioni in pool: informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa. Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall’ente segnalante. In particolare, l’azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – azienda capofila”, la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – totale”, l’ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool. Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento “crediti per cassa: operazioni in pool – altra azienda partecipante”, la quota di propria pertinenza.



Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti: segnalazioni effettuate a nome del debitore ceduto, riguardanti il valore nominale dei crediti acquisiti dall’intermediario segnalante tramite operazioni di factoring, sconto pro soluto e operazioni di cessione del credito pro soluto e pro solvendo.


Rischi autoliquidanti – crediti scaduti: segnalazioni effettuate a nome del soggetto cedente, riguardanti il valore nominale dei crediti facenti parte dei “rischi autoliquidanti” scaduti nel mese precedente a quello oggetto di rilevazione. All’interno di tale categoria dovranno essere indicati i crediti scaduti che, alla data di rilevazione, risultano essere stati pagati e quelli che, alla medesima data, non risultano invece essere stati pagati.



Sofferenze – crediti passati a perdita: crediti a sofferenza che l’intermediario, a seguito di delibera, ha ritenuto non più recuperabili o in riferimento ai quali non ha ritenuto conveniente intraprendere ulteriori atti di recupero forzoso. Sono altresì da inserire in tale categoria gli importi parziali non recuperati oggetto di transazioni con i clienti, di concordato preventivo e concordato fallimentare remissorio.



Crediti ceduti a terzi: cessioni di credito effettuate dagli intermediari segnalanti alla società di cartolarizzazione, o ad altri soggetti. L’importo della segnalazione è pari al valore nominale del credito ceduto, indipendentemente dal prezzo di cessione tra le Parti.


COINTESTAZIONI



Nel caso in cui il soggetto segnalato sia parte di una o più cointestazioni, la CR fornisce anche la posizione di rischio globale delle cointestazioni di cui eventualmente fa parte il singolo intestatario della CR. Le posizioni di rischio che fanno capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle del soggetto segnalato.

CLASSI DI DATI 


Accordato: ammontare del credito che gli organi competenti dell’intermediario segnalante hanno deciso di concedere al Cliente.

Accordato operativo: ammontare del credito utilizzabile dal Cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace.



Utilizzato: ammontare del credito erogato al Cliente alla data di riferimento della segnalazione.



Saldo medio: corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione. L’indicazione del saldo medio è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza per i rischi a revoca.



Valore garanzia: indica, nelle garanzie di nature personale, il limite dell’impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia.



Importo garantito: è pari al minore fra quanto indicato nella classe di dati “utilizzato” e il valore del bene oggetto della garanzia. Nelle garanzie ricevute è pari al minore fra il valore della garanzia e l’importo utilizzato dal garantito.



Valore intrinseco: rappresenta il valore equo (fair value), positivo per l’intermediario e negativo per il soggetto censito, dei derivati finanziari OTC in essere alla data di riferimento della segnalazione.



Importo: rappresenta l’ammontare del debito del Cliente o il valore nominale dei crediti.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE 


Localizzazione: indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è situato lo sportello che l’intermediario ha indicato come riferimento per il cliente. In particolare, va indicato il CAB del comune italiano ovvero il codice dello Stato estero ove tale sportello ha sede. Relativamente alla categoria “rischi autoliquidanti – crediti scaduti” va indicata l’area geografica di residenza del debitore ceduto (nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole e non residente).



Durata originaria: indica la durata fissata dall’originario contratto di affidamento, o, in caso di rideterminazione per effetto di accordi successivi intervenuti tra le parti, la nuova durata stabilita.



Durata residua: indica il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell’operazione segnalata.



Divisa: indica la valuta in cui sono espressi i valori della Centrale Rischi, ovverosia euro o altre valute.



Import-Export: indica se l’operazione è finalizzata all’attività di importazione o esportazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.



Tipo Attività: indica la tipologia dell’operazione segnalata nella categoria di censimento.



Censito collegato: indica se vi sono forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti.



Stato Rapporto: fornisce informazioni sulla situazione dei crediti. Si considera contestato e deve essere indicato qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione per il quale sia stata coinvolta un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela).



Tipo Garanzia: indica la tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei Rischi.



Ruolo affidato: in presenza di operazioni di factoring, indica il ruolo del soggetto segnalato (cedente o ceduto).



Fenomeno correlato: in presenza di cessione di crediti a terzi da parte dell’intermediario segnalante, indica la natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non).

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